ASSISTENZA CORONAVIRUS
In una situazione di emergenza sanitaria come quella che sta attraversando il nostro Paese, lo Studio Legale Savoca Piccolo ha voluto concentrare il proprio operato e le proprie forze
nell'approfondimento di qualsiasi problematica legale-socio-economica strettamente connessa all'insorgere e alla permanenza del Covid - 19, ed in specie:
- violazioni e sanzioni ai trasgressori delle normative a tutela del contenimento Covid - 19;
- esenzioni da restrizioni per alcune tipologie di attività;
- autorizzazioni da parte della Prefettura per la prosecuzione dell'attività lavorativa;
- contratti di locazione a uso abitativo e commerciale: aiuti economici, sfratti, soluzioni amichevoli, sospensioni, registrazioni modifiche apportate, conversione in contratti a cedolare
secca, morosità incolpevoli;
- sospensione mutui;
- sostentamento e aiuti economici alle imprese;
- sostentamento e aiuti economici alle varie categorie di lavoratori: autonomi, collaboratori in co.co.co., artigiani, appartenenti alle categorie di settore, associazioni;
- aiuti a medici e odontoiatri;
- aiuti economici a lavoratori in nero o stagionali;
- aiuti economici a prestatori occasionali;
- altre tipologie di ammortizzatori sociali;
- procedure per l’accessione alla CIG, CGS, e CG in deroga;
- tutela dei lavoratori dipendenti dinanzi alle pratiche adottate dalle aziende circa le modalità di retribuzione salariale, di distribuzione lavoro, di ripartizione ferie e congedi;
- sicurezza sul lavoro in periodo di emergenza Coronavirus;
- riconversione delle aziende (soprattutto in ambito tessile dotati già di attrezzature e macchinari idonei) nella produzione di mascherine e aiuti nell’ottenimento delle certificazioni UE;
- rischio di dichiarazione di fallimento dell’azienda in epoca di Coroavirus;
- tutele assicurative;
- illegittimità dei licenziamenti per giusta causa in epoca di Coronavirus;
- responsabilità medica a tutela soprattutto degli operatori sanitari in prima linea nel combattere e fronteggiare l'epidemia;
- risoluzione di contratti in essere per impossibilità sopravvenuta della prestazione o per eccessiva onerosità. In linea generale, la force majeure è un evento imprevedibile e fuori
dal controllo delle parti che rende impossibile l’adempimento della prestazione contrattuale, mentre la hardship è un evento imprevedibile fuori dal controllo delle parti che rende la
prestazione contrattuale eccessivamente onerosa, obbligando le parti ad una revisione degli obblighi contrattuali. In diritto italiano, una parte inadempiente è esente da
responsabilità qualora l’inadempimento o il ritardo sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lei non imputabile,
mentre se la prestazione di un contratto diventa eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari o imprevedibili, la parte che deve rendere la prestazione
può chiedere la risoluzione del contratto. Nei rapporti internazionali la corretta qualificazione giuridica dell’evento invocato come force majeure e/o hardship
dipende necessariamente dalla legge applicabile ai rapporti contrattuali tra le parti interessate. In merito, occorrerà verificare:
-
la previsione espressa di una legge applicabile nel contratto tra le Parti interessate;
- l’applicabilità di Convenzioni internazionali di diritto sostanziale (come la Convenzione di Vienna sulla Compravendita Internazionale di Beni), in mancanza di una legge applicabile
espressamente prevista nel contratto;
- l’analisi delle norme relative all’eventuale conflitto di leggi;
- l’esistenza di misure imperative adottate dai vari governi interessati: tali misure costituiscono nella maggior parte dei casi norme di ordine pubblico che trovano applicazione necessaria al
di là di una legge convenzionalmente stabilita dalle parti in contratto o dell’applicazione di una Convenzione internazionale.